Sospensione pagamento delle bollette Luce e Gas

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’ARERA (Autorità per l’energia elettrica e il gas) con delibera 75/2020/R/com s.s.m.i., ha confermato la sospensione dei termini di pagamento delle bollette per i seguenti comuni, descritti nel DPCM del 1 marzo:

  • BERTONICO
  • CASALPUSTERLENGO
  • CASTELGERUNDO
  • CASTIGLIONE D’ADDA
  • CODOGNO
  • FOMBIO
  • MALEO
  • SAN FIORANO
  • SOMAGLIA
  • TERRANOVA DEI PASSERINI

Anche noi di Alleanza luce & gas aderiamo a questi provvedimenti, che ora vediamo nel dettaglio.

SOSPENSIONE DELLE BOLLETTE LUCE E GAS


Per le utenze site nei comuni elencati, è prevista la sospensione dei termini di pagamento:

  • fino al 30 aprile 2020 delle bollette emesse o da emettere, per le forniture di luce e gas, compresi i gas diversi da quello naturale, delle fatture relative al Sistema Informativo Integrato, delle fatture o degli avvisi di pagamento relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
  • delle bollette relative ai consumi nel periodo tra l’entrata in vigore del decreto-legge 9/20 e il 30 aprile 2020, per le forniture di luce, gas e altri gas diversi da quello naturale.

I clienti possono comunque rispettare i normali termini di pagamento delle bollette, informando per iscritto, o in qualsiasi altra modalità che ne consenta la documentazione, il proprio fornitore e il Sistema Informativo Integrato.

PAGAMENTO DELLE UTENZE: LA RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI FATTURATI


Gli importi delle bollette oggetto di sospensione dei termini di pagamento vengono automaticamente rateizzati e gli interessi non saranno a carico del cliente.
La rateizzazione, che dovrà partire dopo il 1 luglio 2020, deve contenere:

  • la somma degli importi di tutte le bollette oggetto di sospensione.
  • la periodicità uguale alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata.
  • un numero di rate successive non cumulabili di ammontare costante, pari almeno al numero di fatture emesse negli ultimi 12 mesi e comunque non inferiore a due.

Se l’importo delle rate è inferiore a € 50, il numero delle rate dovrà essere ridotto e nel caso in cui il contratto preveda la fatturazione congiunta di luce e gas, tali disposizioni si applicano congiuntamente agli importi di entrambe le forniture.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOROSITA’


Fino al 3 maggio 2020, non sarà applicata la disciplina di tutela del credito per l’inadempimento delle obbligazioni di pagamento relative a fatture o avvisi di pagamento, anche per quelle scadute alla data di entrata in vigore del decreto- legge 9/20.

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